IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto
1983,  registrato  alla  Corte  dei  conti  l'11 agosto 1983 (Atti di
Governo,  registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo
Gaspari,  Ministro  senza  portafoglio, e' stato conferito l'incarico
della funzione pubblica;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
settembre  1983,  registrato  alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983,
registro  n.  8,  foglio  n.  212,  con  il  quale il Ministro per la
funzione  pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  all'esercizio,  tra  l'altro,  delle  funzioni spettanti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 29 marzo
1983,  n.  93,  e  degli  adempimenti concernenti il pubblico impiego
rimessi  da  disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Visti  gli  articoli  1  e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che
disciplinano   l'ambito   di   applicazione  della  legge  stessa  ed
individuano,  con  alcune  eccezioni  per  particolari  categorie  di
personale,  le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui
si applica la legge medesima;
  Visto  il primo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
che  prevede  il  raggruppamento dei pubblici dipendenti in un numero
limitato  di  comparti di contrattazione collettiva e la stipulazione
tra  le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale di un solo
accordo per ciascun comparto;
  Visto  l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
che  prevede  l'inclusione  in ciascun comparto di dipendenti di piu'
settori   della  pubblica  amministrazione  omogenei  o  affini,  nel
rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;
  Visto  il  secondo  comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n.
93,  che  fissa  il procedimento per la determinazione del numero dei
comparti e la composizione degli stessi;
  Visto  l'accordo raggiunto in data 21 dicembre 1984 fra il Ministro
per  la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul   piano   nazionale   C.G.I.L.,   C.I.S.L.,  U.I.L.,  C.I.D.A.  e
C.I.S.N.A.L.;  accordo  cui  hanno aderito la C.I.S.A.L. nella stessa
data del 21 dicembre 1984 e successivamente la CONF.S.A.L. in data 12
luglio  1985, la C.I.S.A.S. in data 25 luglio 1985 e la CONF.E.D.I.R.
in data 31 luglio 1985 e la CONFAIL in data 29 ottobre 1985;
  Visto l'accordo integrativo del precedente accordo 21 dicembre 1984
raggiunto  fra  il  Ministro  per la funzione pubblica - delegato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali
maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale  il  giorno  11
febbraio  1986  con  C.G.I.L.  -  C.I.S.L.  -  U.I.L. ed il giorno 12
febbraio 1986 con la C.I.S.N.A.L.;
  Visto  l'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1983, n. 348;
  Sentite  le  regioni,  alle  quali  gli accordi sopra indicati sono
stati trasmessi rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio
1986;
  Viste  le  comunicazioni degli accordi sopra indicati effettuate al
Senato  della Repubblica ed alla Camera dei, deputati rispettivamente
in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;
  Visto  il  parere  della  I  sezione  del Consiglio di Stato del 15
febbraio 1985;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 6 agosto 1985 e del 27 febbraio 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;

                              E M A N A

il seguente decreto:
                               Art. 1.
      Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e
nel  primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego
29  marzo  1983,  n.  93,  sono  raggruppati nei seguenti comparti di
contrattazione collettiva:
    1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
    2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
    3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non
economici  da  esse  dipendenti,  dei  comuni,  delle province, delle
comunita' montane, loro consorzi ed associazioni;
    4)  comparto  del personale delle aziende e delle amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo;
    5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
    6)  comparto  del  personale  delle  istituzioni  e degli enti di
ricerca e sperimentazione;
    7) comparto del personale della scuola;
    8) comparto del personale dell'universita'.
 
          NOTE

          Note alle premesse:
            -   Con  la  legge  n.  93/1983  e'  stata  approvata  la
          legge-quadro  sul  pubblico impiego. Gli articoli 1 e 26 di
          detta  legge  sono  riportati  nella  nota  dell'art. 1. Si
          trascrive l'art. 5 di detta legge:
            "Art.   5.  (Comparti).  -  I  pubblici  dipendenti  sono
          raggruppati   in   un   numero   limitato  di  comparti  di
          contrattazione   collettiva.   Per   ciascun   comparto  le
          delegazioni  di  cui agli articoli seguenti provvedono alla
          stipulazione  di un solo accordo, salvo quanto previsto dal
          successivo articolo 12.
            La   determinazione   del   numero   dei  comparti  e  la
          composizione  degli  stessi sono effettuate con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  a  seguito  di delibera del
          Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri sulla base degli accordi dallo
          stesso    definiti    con   le   confederazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, sentite
          le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
            Eventuali  variazioni nel numero e nella composizione dei
          comparti   sono   disposte  con  il  medesimo  procedimento
          previsto nel comma precedente.
            Il  comparto  comprende,  nel  rispetto  delle  autonomie
          costituzionalmente  garantite, i dipendenti di piu' settori
          della pubblica amministrazione omogenei o affini".
            -  Il  D.P.R.  n.  348/1983 reca: "Norme risultanti dalla
          disciplina   prevista  dagli  accordi  per  il  trattamento
          economico  del personale delle unita' sanitarie locali". Il
          testo dell'art. 21 e' il seguente:
            "Art. 21. (Questioni peculiari di interesse medico). - Si
          riconosce che nella materia contrattuale del comparto della
          sanita'   esistono   questioni  peculiari  di  esclusivo  o
          prevalente  interesse  del personale medico, quali il tempo
          pieno  cd  il tempo definito, l'emergenza medica (guardia e
          pronta  disponibilita),  la libera professione, l'attivita'
          ambulatoriale  specialistica, l'aggiornamento professionale
          specifico per il medico, le indennita' mediche.
            La  definizione  degli  istituti  di cui sopra in sede di
          confronto  avviene  con le rappresentanze sindacali mediche
          nazionali firmatarie del presente accordo.
            Le  predette  questioni  che  si  configurano  in singoli
          istituti  o in aspetti particolari di essi, ai vari livelli
          di  negoziato  previsto  dalla  normativa generale, saranno
          oggetto  di  momenti di trattazione specifica da ricondurre
          successivamente   nell'ambito  della  trattativa  generale,
          quale specificita' nella unicita' contrattuale".

          Nota all'art. 1:
            Si  trascrive  il testo degli articoli 1 e 26 della legge
          n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego):
            "Art.  1.  (Ambito  di  applicazione  della  legge). - Le
          disposizioni  della  presente  legge costituiscono principi
          fondamentali  ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          delle  regioni  a  statuto  ordinario,  delle province, dei
          comuni   e   di  tutti  gli  enti  pubblici  non  economici
          nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna
          secondo il proprio ordinamento.
            I  principi  desumibili dalle disposizioni della presente
          legge  costituiscono,  altresi',  per  le regioni a statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica".
            "Art. 26. (Disposizioni speciali). - La presente legge si
          applica  anche  ai  dipendenti degli istituti autonomi case
          popolari,  della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di
          commercio.
            Restano   disciplinati   dalle  rispettive  normative  di
          settore  il  personale  militare  e  quello  della carriera
          diplomatica e della polizia di Stato.
            Restano  ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che
          li  riguardano  gli  ordinamenti giuridici ed economici dei
          magistrati  ordinari  e  amministrativi,  degli  avvocati e
          procuratori  dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti
          che  svolgono  la  loro attivita' nelle materie contemplate
          nell'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
            Sino  all'entrata  in vigore della legge di riforma della
          dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il
          trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato
          ed  assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui alla
          legge 20 marzo 1975, n. 70".
            -   La   legge   n.   312/1980   reca:   "Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello  Stato".  Il  titolo  I  di detta legge si occupa del
          personale dei Ministeri. Il quarto comma dell'art. 66 della
          predetta  legge  concerne il personale amministrativo della
          carriera   direttiva  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
          drammatica e di danza.
            -  Il D.P.R. n. 752/1976 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige  in
          materia  di  proporzionale  negli uffici statali siti nella
          provincia  di  Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
          pubblico  impiego". Gli articoli 7 e 8 del predetto decreto
          riguardano i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e
          degli  enti pubblici in servizio nella provincia di Bolzano
          e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale
          nonche'  l'istituzione di ruoli locali del personale civile
          delle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad ordinamento
          autonomo, aventi uffici nella provincia di Bolzano.